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Come si conteggiano i 5 giorni per la convocazione dell’assemblea di condominio
di Luca Savi
Tema sempre attuale in materia di amministrazione di condominio risulta essere la natura della convocazione assembleare e soprattutto i termini in cui questa debba essere comunicata a tutti gli aventi diritto. Di particolare interesse sul punto risulta essere una controversia sottoposta all’ attenzione di un organismo di mediazione di Bergamo, secondo la quale un condomino impugnava, ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile, le deliberazioni assunte da una assemblea condominiale tenutasi in prima convocazione in data 21 marzo 2022, per la sua asserita tardiva convocazione, che gli era giunta a mezzo pec in data 16 marzo 2022.
La previsione normativa
L’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile postula che: «L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».
L’esegesi del testo che precede ci permette la formulazione di due precise domande, la cui risposta ci permetterà di dare riscontro al quesito posto in premessa e segnerà il discrimine tra la validità delle deliberazioni assunte in assemblea piuttosto che la loro annullabilità ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile: in primis quando la convocazione può dirsi legittimamente portata a conoscenza del destinatario, in secondo luogo come si computano i termini per la tempestiva consegna di detta comunicazione.
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